La legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, affida alle Camere di commercio numerosi compiti e funzioni, tra cui quelli di vigilanza del mercato (art. 2, comma 2, lett. c).
In particolare le Camere di commercio - con il supporto di Unioncamere - svolgono i compiti di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti del mercato attraverso:
- informazione preventiva a consumatori ed imprese su diritti ed obblighi previsti dalla normativa vigente per garantire produzione, distribuzione e acquisto di prodotti sicuri
- potenziamento dei controlli sugli operatori economici (fabbricante, mandatario, importatore, distributore) al fine di accertare la presenza di prodotti non conformi sul territorio nazionale
- emanazione di ordinanze, a seguito di verbali elevati da vari organi di controllo (Camere di commercio, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc..), nelle materie di competenza.
I controlli vengono svolti dall’Ufficio Vigilanza del mercato della Camera di commercio nei seguenti ambiti, individuati dalla normativa di settore:
- giocattoli
- dispositivi di protezione individuale (I Cat.)
- prodotti generici di cui al Codice del consumo
- prodotti connessi all’energia
- tessili
- calzature
- prodotti elettrici e compatibilità elettromagnetica
e si articolano in controlli:
- visivo formali
- documentali
- analisi di campione.
Le ordinanze vengono invece emesse dall’Ufficio Sanzioni della Camera di commercio nelle seguenti materie:
- sicurezza dei prodotti
- etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari
- fallace indicazione dell’uso del marchio
- omessi e ritardati depositi al Registro Imprese e Albo Imprese Artigiane
- mancata iscrizione a Ruoli e Albi camerali
- strumenti metrici
- metalli preziosi
- commercializzazione sacchi monouso per asporto merci
- sicurezza degli impianti
- attività di autoriparazione
- magazzini generali
- contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contratti a distanza
I prodotti considerati pericolosi per il consumatore sono sottoposti a provvedimenti di richiamo, ritiro dal mercato, divieto di immissione sul mercato o di commercializzazione e da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.