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REGOLAZIONE DEL MERCATO

Sovraindebitamento

Sei eccessivamente indebitato e non sai cosa fare?
Vai alla Camera di commercio o all’Associazione dei consumatori: grazie a una legge fatta apposta per te riceverai tutte le indicazioni necessarie per affrontare i tuoi debiti e rivedere finalmente la luce.

 

Se hai dei problemi economici dovuti a una situazione debitoria, la Camera di commercio e le Associazioni dei consumatori ti aprono la strada verso l’Organismo di Composizione delle Crisi da sovra-indebitamento (O.C.C.), dove con il supporto di esperti e nella massima riservatezza riceverai tutta l’assistenza necessaria per verificare una possibile via d’uscita dai debiti accumulati.

La Camera di commercio e le Associazioni dei consumatori possono aiutarti a capire in che modo la situazione è risolvibile, a reperire i documenti necessari e ad avere sin dall’inizio le idee più chiare rispetto a tutte le fasi da affrontare.

L’elenco delle Camere di commercio cui rivolgersi è consultabile nel box a sinistra, mentre l’elenco delle Associazioni dei consumatori è consultabile sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

COS’È L’ O.C.C.

L’Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento - istituito dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 - è aperto ai cittadini e le imprese sovraindebitate e che non riescono a onorare i propri debiti. Ha un compito complesso ma un obiettivo molto semplice: verificare i requisiti necessari all'accesso al servizio, offrire supporto, assistenza e soluzioni concrete alle persone che si trovano in difficoltà economica a causa di debiti.

Attraverso l’O.C.C., con l’ausilio di un professionista neutrale ed indipendente (il Gestore della Crisi) è possibile costruire un percorso di risoluzione del debito e seguire una precisa procedura che prevede il coinvolgimento dei diretti creditori per pianificare una via d’uscita e arrivare a ridurre, posticipare, rateizzare i debiti.

L'elenco degli O.C.C. riconosciuti dal Ministero della Giustizia è consultabile qui

I VANTAGGI

Se sei in una situazione di sovraindebitamento perché hai un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte ed hai  difficoltà di adempiere le tue obbligazioni e non riesci a trovare la soluzione con tuoi creditori, oggi la legge ti dà la possibilità di rivolgerti ad un O.C.C dove trovare aiuto per formulare una proposta di accordo di ristrutturazione di tutti i tuoi debiti nei confronti di tutti i creditori oppure decidere di liquidare tutti i beni.

L’Organismo ti aiuterà a gestire la situazione e capire quale delle diverse strade previste dalla legge è quella che puoi percorrere, verificando se esistono tutte le condizioni: piano del consumatore, accordo di composizione della crisi, liquidazione del patrimonio.

Se la proposta verrà omologata dal giudice e sarei regolare nella sua esecuzione potrai poi accedere all’esdebitazione e, cioè, la liberazione dei debiti per la parte che la proposta non ha potuto soddisfare integralmente e potrai così ripartire con la tua vita senza debiti.

Occorre precisare che la liberazione dei debiti non opera per alcune categorie di debiti quali i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale; le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

CHI PUO’ ACCEDERE

Possono accedere alle procedure di sovraindebitamento il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore (o «sotto soglia» e cioè quello che non ha i requisiti previsti dalla legge per poter fallire), l’imprenditore agricolo, le startup innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

COME FUNZIONA

Per intraprendere il percorso, il debitore deve fare istanza di avvio all’O.C.C. presente nella sua città di residenza o della sede legale e, quando verrà nominato un Gestore della crisi per il suo caso, dovrà presentare, tra le altre cose:

1. L’elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
2. L’elenco di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
3. Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni;
5. L’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e il certificato dello stato di famiglia.

Una volta ricevuta la domanda, il Gestore della crisi nominato dall’ O.C.C. assisterà il debitore nell’elaborare il piano di ristrutturazione verificando la correttezza dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati, e al termine redigerà una relazione particolareggiata sulle cause della tua situazione e sulla fattibilità del piano che sarà presentata al giudice insieme alla proposta di piano e a tutta la documentazione.

Una volta completato, il piano di ristrutturazione sarà depositato presso il Tribunale di residenza del debitore o della sede legale: se il piano viene ritenuto fattibile e il debitore meritevole, se si tratta della proposta di piano del consumatore il giudice potrà sospendere un’eventuale procedimento di espropriazione forzata sui beni del debitore (ad esempio la casa di abitazione) mentre se si tratta di una proposta di accordo  ci sarà un effetto protettivo temporaneo dalla maggior parte delle azioni esecutive e cautelari che potrebbero essere proposte.

LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

per i consumatori
In questo caso non è previsto il consenso dei creditori sul piano di ristrutturazione ma solo la valutazione positiva del Tribunale rispetto alla sua fattibilità e alle condizioni di ammissibilità. Il Piano del consumatore, una volta omologato è obbligatorio per tutti i creditori e il pagamento dei debiti potrà avvenire attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione di crediti futuri a condizione che siano determinabili (es. redditi lavoro dipendente, redditi da pensione, redditi da locazione ecc.).

per imprese e professionisti(ma anche per i consumatori)
La proposta di accordo, che dovrà comunque rispettare le condizioni di ammissibilità previste dalla legge, dovrà essere sottoposta al voto dei creditori: se il sessanta percento dei creditori voterà favorevolmente il giudice omologherà l’accordo.

I COSTI

Le tariffe per le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono determinate dalla legge e prevedono spese di avvio stabilite in misura fissa e compensi variabili in base al valore della massa attiva e passiva e delle scelte concretamente fatte nel caso specifico.

 

L’iniziativa è finanziata con i fondi a vantaggio dei consumatori – art. 148 L. 388/2000

 

Data di pubblicazione 30/11/2016 12:04
Data di aggiornamento 09/09/2021 14:50