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REGOLAZIONE DEL MERCATO

Cos'è la conciliazione?

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 28 del 2010, il tradizionale procedimento di Conciliazione ha trovato un’organica disciplina legislativa, assumendo il più appropriato nome di “Mediazione”. La recente riforma posta in essere dal Decreto Fare e tradotta con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ripristina la mediazione quale strumento di procedibilità in relazione a numerose controversie.

Nello specifico, la legge reintroduce l’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale in materia di: 

  • Condominio;
  • Diritti reali;
  • Divisione;
  • Successioni ereditarie;
  • Patti di famiglia;
  • Locazione;
  • Comodato;
  • Affitto di aziende;
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
  • Diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari. 

Rimane esclusa dalla condizione di procedibilità, il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
È prevista una durata massima del procedimento non superiore ai tre mesi e l’istituzione di un primo incontro preliminare durante il quale il mediatore verifica con le parti, la possibilità di proseguire con l’incontro di mediazione. Inoltre c’è la riduzione dei costi nei casi in cui la mediazione sia prescritta dal giudice e la gratuità del servizio per i soggetti non abbienti che nel procedimento giudiziario, avrebbero diritto al patrocinio gratuito.

Il Servizio di Mediazione delle Camere di commercio consente di raggiungere la composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, tramite l’assistenza di un Mediatore indipendente, imparziale e neutrale. Le Camere di commercio hanno una lunghissima esperienza in materia, sono iscritte al registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia e istituzionalmente fanno gli interessi delle imprese.

La Mediazione è una forma di risoluzione delle controversie, caratterizzata dalla rapidità, dalla semplicità, dalla riservatezza, dall’economicità:

  • è rapida, perché sono brevi i tempi che corrono tra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti (30 giorni), e perché il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda; 
  • è semplice, perché  la mediazione si svolge senza alcuna formalità, e in caso di procedimento volontario, le parti sono libere di decidere se farsi assistere da un difensore o da un consulente di fiducia. Inoltre, grazie all'incontro preliminare introdotto con la nuova normativa in materia di mediazione civile e commerciale, il mediatore verifica con le parti, la possibilità di proseguire con l’incontro di mediazione.
  • è riservata, perché tutti coloro che intervengono nel procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso. Inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell'eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni; 
  • è economica, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati. 
Data di pubblicazione 20/10/2016 10:26
Data di aggiornamento 30/11/2016 11:22