Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 28 del 2010, il tradizionale procedimento di Conciliazione ha trovato un’organica disciplina legislativa, assumendo il più appropriato nome di “Mediazione”. La recente riforma posta in essere dal Decreto Fare e tradotta con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ripristina la mediazione quale strumento di procedibilità in relazione a numerose controversie.
Nello specifico, la legge reintroduce l’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale in materia di:
Rimane esclusa dalla condizione di procedibilità, il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
È prevista una durata massima del procedimento non superiore ai tre mesi e l’istituzione di un primo incontro preliminare durante il quale il mediatore verifica con le parti, la possibilità di proseguire con l’incontro di mediazione. Inoltre c’è la riduzione dei costi nei casi in cui la mediazione sia prescritta dal giudice e la gratuità del servizio per i soggetti non abbienti che nel procedimento giudiziario, avrebbero diritto al patrocinio gratuito.
Il Servizio di Mediazione delle Camere di commercio consente di raggiungere la composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, tramite l’assistenza di un Mediatore indipendente, imparziale e neutrale. Le Camere di commercio hanno una lunghissima esperienza in materia, sono iscritte al registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia e istituzionalmente fanno gli interessi delle imprese.
La Mediazione è una forma di risoluzione delle controversie, caratterizzata dalla rapidità, dalla semplicità, dalla riservatezza, dall’economicità: