Le norme di comportamento per i conciliatori sono ispirate al codice deontologico approvato dall’UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) nella sessione 2 aprile 2002, e adattate alla conciliazione amministrata dalle CCIAA italiane.
Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di conciliatore sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme di comportamento.
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Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
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Il conciliatore deve comunicare [1] qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza [2] e imparzialità [3] o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità [4]. Il conciliatore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, in seguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale;le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
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Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
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le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
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il ruolo del conciliatore e delle parti;
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gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti.
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Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia.
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Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
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Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.
[1] Il conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L’esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l’inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.
[2] Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti.
[3] Imparzialità indica un’attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell’altra.
[4] Neutralità si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all’esito del procedimento di conciliazione.