L’Italia, come gli altri Stati membri, è chiamata ad applicare quattro nuovi Regolamenti delegati dalla Commissione Europea che integrano la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per la parte che riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei seguenti elettrodomestici per uso domestico: lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione, lavatrici e televisori.
La Direttiva e i nuovi Regolamenti (Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010, Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010, Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010) intendono fornire al consumatore un’informazione chiara e completa sul consumo energetico di tali apparecchiature.
Le prescrizioni contenute nei Regolamenti dovranno essere applicate a partire dal 30 novembre 2011 per gli apparecchi di refrigerazione e i televisori e dal 20 dicembre 2011 per lavatrici e lavastoviglie. A tali decorrenze fanno eccezione le disposizioni riguardanti i materiali pubblicitari e promozionali tecnici stampati che dovranno essere adottate a partire dal 30 aprile 2012 per lavastoviglie e lavatrici e dal 20 aprile 2012 per apparecchi di refrigerazione e televisori.
Le lavastoviglie e gli apparecchi di refrigerazione immessi sul mercato prima del 30 novembre 2011 e le lavatrici immesse sul mercato prima del 20 dicembre 2011 devono essere conformi alle disposizioni delle precedenti direttive (rispettivamente, 97/17/CE, 94/2/CE e 95/12/CE).
Le Direttive 97/17/CE, 94/2/CE e 95/12/CE riguardanti l’etichettatura, rispettivamente, di lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione e lavatrici, in applicazione della Direttiva 92/75/CEE, saranno abrogate a partire dalla data di decorrenza delle nuove disposizioni dei regolamenti in esame (30/12/2011 e 20/12/2011).
Con la Direttiva 2010/30/UE, l’Unione europea ha esteso l'obbligo dell'etichetta energetica a tutti i prodotti che consumano energia e tutti i prodotti connessi al consumo di energia. A questa novità si aggiungono quelle introdotte per le quattro categorie di elettrodomestici dai Regolamenti in esame. In particolare, per i fornitori entrerà in vigore l’obbligo di garantire che ogni elettrodomestico possegga una specifica etichetta, sia messa a disposizione una scheda prodotto, sia costituito un fascicolo tecnico e siano rispettate le disposizioni relative alla pubblicità. I distributori devono provvedere che ogni elettrodomestico sia corredato dell’etichetta e delle informazioni disposte dai fornitori. Inoltre i fornitori e i distributori avranno l’obbligo di indicare nelle pubblicità, che trattano informazioni relative all’energia o al prezzo, e nel materiale promozionale la classe di efficienza energetica del prodotto. I regolamenti riportano in allegato i modelli della nuove etichette, l’elenco delle informazioni da fornire (quali, ad esempio, la classe di efficienza, il consumo elettrico annuo, il consumo di acqua annuo, l’emissione di rumore del prodotto) e le modalità per il calcolo dell'efficienza energetica dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione.
Le nuove etichette sono state pensate per informare in modo semplice e immediato riguardo la classe di efficienza energetica cui il prodotto appartiene. È la prima volta, inoltre, che l’etichetta è richiesta anche per i televisori; in questo caso il formato dell’etichetta, non è determinato solo in base alla classe di efficienza energetica ma presenta anche uno specifico calendario.
Le novità introdotte interessano in particolare il sistema delle Camere di commercio, data la sua competenza di controllo e verifica delle etichettature dichiarate.
Per quanto riguarda la procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato, le autorità competenti degli Stati membri devono provvedere ad effettuare la valutazione di conformità della classe energetica dichiarata e degli altri parametri previsti. Esistono specifiche disposizioni relative alla procedura e ai requisiti di efficienza.
I Regolamenti hanno carattere obbligatorio e sono direttamente applicabili negli Stati membri. La Direttiva 2010/30/UE, a cui essi fanno riferimento, dovrà essere recepita in Italia entro il 20 giugno 2011. Nel frattempo rimane valido quanto previsto dalla Direttiva 92/75/CEE recepita in Italia con il Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107.