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REGOLAZIONE DEL MERCATO

Quando il tentativo si considera esperito?

Il primo incontro con le parti, avviene con la partecipazione delle stesse a una sessione preliminare informativa da organizzare, di norma, entro 30 giorni dal deposito dell’istanza con l’obiettivo di verificare le possibilità di proseguire con il tentativo di conciliazione. Nel caso in cui le parti decidano, nel corso della sessione preliminare informativa di non proseguire, il procedimento si conclude con un mancato accordo. Inoltre, fatte salve le diverse previsioni di legge, in genere il tentativo si considera esperito nei casi in cui la parte che ha depositato la domanda abbia ricevuto risposta di mancata adesione o siano decorsi 15 giorni dall' avvio della procedura senza che sia pervenuta alcuna risposta.

Data di pubblicazione 20/10/2016 12:26
Data di aggiornamento 20/10/2016 12:27