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REGOLAZIONE DEL MERCATO

Contratto-tipo per la fruizione delle aree sciabili e Contratto-tipo per la definizione di standard di qualità per le scuole di sci, di snowboard e maestri di sci nell'ambito del territorio della regione Lombardia

Il turismo sportivo invernale rappresenta un comparto estremamente importante per la Lombardia nell’economia delle aree di montagna, che favorisce anche l’indotto industriale, commerciale e turistico-alberghiero.
Inoltre, il settore attira in misura crescente il turismo straniero, che sceglie le proprie mete in funzione della qualità e varietà dei servizi turistici offerti e della trasparenza e certezza economica degli stessi.
Per mantenere alto l'interesse per uno sport che ha parzialmente risentito negli ultimi anni della sfavorevole congiuntura economica – quanto meno sotto il profilo della richiesta interna - è importante predeterminare con chiarezza le regole dell'offerta, intese come il trattamento qualitativo minimo che i professionisti del settore intendono offrire ai propri consumatori/sciatori, al fine di aumentare il grado di affidamento dei turisti e l'appetibilità dei comprensori sciistici italiani.
Per innalzare la qualità dell'offerta turistica, promuovere la sicurezza in montagna, garantire i diritti dei consumatori/sciatori, e con l’obiettivo anche di favorire e sostenere l’economia del turismo invernale in vista di Expò, la Lombardia ha ritenuto di definire due contratti tipo, fondamentali per le attività sportive montane e per la fruizione delle aree sciabili: il primo relativo agli impianti di risalita ad uso prevalentemente sciistico, il secondo per l'attività delle Scuole di sci e snowboard.

L’iniziativa, avviata nel 2010, è stata promossa da Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo nell’ambito dell’Accordo di Programma per la competitività del sistema economico lombardo, con il fine di garantire maggiore consapevolezza e sicurezza nell’utilizzo delle aree sciabili e maggior equilibrio nella gestione del rapporto fra gestore impianto/maestro/scuola e utente-sciatore, in un contesto in cui la soggettività regolava in maniera piuttosto disomogenea le relazioni impresa-consumatore.

I contratti tipo sono stati elaborati da due tavoli tecnici costituiti da Regione Lombardia - DG Sport e Politiche per i Giovani, Unioncamere Lombardia come coordinamento del Gruppo di lavoro intercamerale in tema di regolazione del mercato, Camera di Commercio di Brescia, ANEF Lombardia - Associazione dei gestori degli impianti di risalita lombardi, Collegio Regionale dei maestri di sci della Lombardia, LAMSI (Libera Associazione tra maestri di sci della Lombardia), dell’Associazione dei consumatori e Utenti (CRCU).
Per il contratto impianti di risalita ci si è avvalsi del supporto tecnico scientifico del Professor Umberto Izzo docente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento ed esperto di responsabilità sciistica e sicurezza negli sport invernali.

La predisposizione dei contratti-tipo, nel rispetto delle procedure previste dalle Linee Guida nazionali di Unioncamere, ha preso inizio, per quanto riguarda il contratto tipo in materia di impianti sciistici, dai contratti di risalita già esistenti, il cui schema contrattuale risentiva peraltro di una visione degli equilibri contrattuali precedente al Codice del Consumo. Si è trattato quindi di prevedere una maggiore equità delle posizioni fra le controparti contrattuali, tenendo comunque conto della tipicità della materia, delle consolidate abitudini e della necessità di preservare l'economicità nell'erogazione del servizio. Per il contratto tipo in materia di Scuole di Sci, non vi erano precedenti noti in Lombardia quindi è stato redatto ex novo. Nella redazione di entrambi i contratti, è stato fondamentale l'apporto esperienziale delle categorie di professionisti coinvolte.
I contratti-tipo sono stati quindi presentati e condivisi a livello nazionale con il supporto di tutte le Camere e i soggetti interessati.

Data di pubblicazione 24/02/2014 00:00
Data di aggiornamento 09/06/2017 13:14