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REGOLAZIONE DEL MERCATO

Contratto-tipo di realizzazione di sito web

Il contratto per la realizzazione di siti internet regola il rapporto tra un Cliente e un Fornitore il quale si impegna, verso corrispettivo, a progettare, realizzare e mettere in produzione un sito internet conforme allo schema di realizzazione concordato con il Cliente.
Oltre a queste attività, che rappresentano la prestazione principale a carico del Fornitore, il contratto generalmente prevede servizi aggiuntivi, come quello di hosting e mailing, di aggiornamento o di posizionamento e promozione del sito. In particolare, poiché si è scelto di limitare il lavoro di redazione delle clausole, qui presentate, ai soli contratti relativi alla realizzazione di siti vetrina o di rappresentanza, escludendo l’analisi della disciplina dei contratti di realizzazione dei siti di e-commerce, non sono stati affrontati i temi connessi alla vendita on line, quali ad esempio, la gestione del magazzino, i servizi di pagamento e il rapporto con gli acquirenti qualificabili come “consumatori”.

I contratti in esame hanno generalmente un modico valore economico; ciò nonostante la loro stesura presenta una certa complessità in tutte le sue fasi, a partire da quella preparatoria, collocata in un momento precedente la firma del contratto, in cui il fornitore assiste il cliente nell'individuazione delle sue esigenze e predispone lo schema di realizzazione del sito web.
Relativamente a quest’ultimo aspetto, si evidenzia che la realizzazione di un sito web è in astratto un’attività riconducibile a due distinti tipi di contratto, un primo contratto avente ad oggetto la progettazione del sito ed un secondo contratto il cui oggetto è invece la realizzazione del sito stesso.
Presupposto del presente lavoro, è il contratto di realizzazione di siti web vada inquadrato nello schema del contratto di appalto di cui agli articoli 1655 e seguenti del codice civile. Pertanto per gli aspetti non direttamente regolati, si applicherà la disciplina generale di detto contratto.

I modelli di clausola proposti sono 5 e riguardano:

  • la definizione delle reciproche obbligazioni assunte dalla parti (Clausola n. 1);
  • la regolazione dei rapporti tra le parti circa la proprietà intellettuale del sito, sia per quanto riguarda il software che per quanto riguarda i contenuti e gli aspetti grafici (Clausola n. 2);
  • le modalità di svolgimento del collaudo del sito realizzato (Clausola n. 3);
  • i servizi aggiuntivi di manutenzione e conduzione del sito (Clausola n. 4);
  • infine, il corrispettivo dovuto al Fornitore (Clausola n. 5).

I modelli di clausole proposte possono trovare la collocazione sia in contratti completi, dotati di tutti gli elementi necessari – dunque anche quelli economici - per la conclusione del contratto; sia in condizioni generali di contratto, destinate a disciplinare un numero indeterminato di rapporti, con una generalità indefinita di clienti, che devono poi essere integrati con gli elementi commerciali relativi allo specifico contratto. 

Le clausole presentate sono accompagnate da note che danno conto dell’esistenza di eventuali alternative alle clausole proposte ed esplicitano presupposti e condizioni per un migliore e più consapevole utilizzo delle medesime: una sorta di “istruzioni per l’uso” del presente documento dedicato agli operatori, che potranno renderne più agevole la fruizione. È bene, in ogni caso, ricordare che la redazione di tali contratti, specie quando sono di importanza rilevante per l’azienda che li stipula, deve essere affidata alla supervisione di un professionista esperto del settore.

 

 

Data di pubblicazione 30/07/2013 00:00
Data di aggiornamento 09/06/2017 12:52