Ai sensi dell’art. 1766 Codice Civile, con il deposito una parte, detta depositario, riceve dall'altra, depositante, una cosa mobile assumendo, al contempo, l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Si tratta di un contratto tipico, reale e ad effetti obbligatori, a forma libera e ad esecuzione continuata.
Oggetto del contratto in questione possono essere cose mobili, incluse le universalità di mobili, potendo sussistere, anche nei confronti di tale tipologia di beni, gli stessi obblighi di custodia e/o restituzione.
Per quel che riguarda invece i beni mobili registrati e i beni fungibili e consumabili, la loro deduzione in contratto è possibile solo se al depositario non viene data la facoltà di utilizzarli.
Assolutamente escluse da tale schema negoziale le cose insuscettibili di essere materialmente conservate, non potendo venire ad esistenza l'obbligazione principale del deposito.
Il deposito si presume gratuito salvo prova contraria (quale, ad esempio la qualità professionale del depositario oppure una volontà di segno contrario dei contraenti), per cui, anche nel caso in cui venga pattuito un compenso, esso non può in alcun modo essere considerato un contratto sinallagmatico a fronte del quale poter far valere l'eccezione di inadempimento.
La regola generale vuole che il deposito abbia natura gratuita. Tuttavia, non può escludersi una diversa pattuizione delle parti sul punto. Si veda sul punto l’art. 1781 secondo il quale: “Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa e tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito".
Ai sensi dell’art. 1777 Codice Civile, il bene dato in custodia deve essere restituito al depositante o a chi sia in possesso di un documento di legittimazione necessario per la restituzione dello stesso.
Dal contratto di deposito scaturiscono una serie di obbligazioni incombenti tanto su una parte che sull'altra, che possono essere così schematizzate:
Obbligazioni a carico del depositario
Le principali obbligazioni che la legge pone a carico del depositario sono:
- (art. 1768 c.c.) usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia (se il deposito è a titolo gratuito, la responsabilità per colpa sarà valutata con minore severità);
- (art. 1770 c.c.) non servirsi della cosa depositata senza il previo consenso del depositante (altrimenti incorre nel reato di furto d'uso) e non concederla in deposito ad altri (sub- deposito), senza il previo consenso del depositante;
- (art. 1771 c.c.) restituire la cosa quando il depositante la richieda;
- (art. 1775 c.c.) restituire al depositante i frutti della cosa da lui eventualmente percepiti.
Obbligazioni a carico del depositante
Le principali obbligazioni del depositante sono:
- (art. 1774 c.c.) pagare le spese eventualmente necessarie per la restituzione del bene;
(art. 1781 c.c.) rimborsare il depositario delle spese sostenute per conservare la cosa;
- (art. 1781 c.c.) pagare l'eventuale compenso pattuito.
L'obbligo di custodia posto a capo del depositario continua a sussistere anche dopo la scadenza del termine convenuto dai contraenti, finché il depositante non provvede a ritirare la cosa.
Per effetto del contratto, infine, il depositario ha anche un diritto di ritenzione e un privilegio speciale sulle cose depositate presso di lui, nei limiti dei crediti vantati verso il depositante.
Il deposito irregolare
Il deposito irregolare si distingue dalla fattispecie di deposito ordinario per il fatto che ha per oggetto denaro o altre cose fungibili di cui il depositario può servirsene, avendo l'obbligo di restituirne altrettante della stessa specie e qualità.
Con la consegna della cosa, infatti, il depositario acquista la proprietà piena dei beni, di cui può disporne come vuole, essendo vincolato all'unico obbligo della ri-consegna tantundem eiusdem generis.
Il depositario non può servirsi della cosa che ha in deposito, a meno che il depositario gliel'abbia permesso, e deve restituire l'identica cosa che gli è stata consegnata. Quando si tratta di cose consumabili, cioè di cose che si consumano con l'uso, quali i commestibili e i combustibili, nel caso che il deponente abbia dato al depositario il permesso di servirsene, e questi effettivamente se ne sia servito, è impossibile la restituzione dell'identica cosa ricevuta. In tal caso si ha il deposito irregolare, nel quale il depositario è autorizzato a restituire cose della stessa qualità e quantità. All'infuori di ciò, valgono per il deposito irregolare le stesse regole del deposito “ordinario”. Il deposito irregolare ha molta analogia con il contratto di mutuo; ma non deve confondersi con esso. Una delle principali differenze consiste nella facoltà che ha il deponente di ritirare il deposito quando voglia, e anche prima del termine pattuito. Inoltre mentre nel mutuo di una somma di denaro, il mutuatario deve restituire la somma numerica risultante dal contratto, indipendentemente dal maggiore o minore valore che abbia acquistato la moneta (art. 1.821 c.c.), il depositario di una somma di denaro deve restituire il denaro nella medesima specie di monete depositate, perché queste furono l'oggetto del contratto, e queste il depositario deve restituire, tanto nel caso d'aumento quanto in quello di diminuzione del loro valore (art. 1.848 c.c.).