In questa sede si prendono in considerazione le «attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore» e, dunque, in primo luogo quelle volte al conseguimento di una patente di guida; sono invece escluse quelle relative allo svolgimento delle «pratiche necessarie per il conseguimento dell’idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti», che pure sono solitamente svolte dalle autoscuole, ma pongono problemi differenti dalle prime e sono regolate da diverse discipline.
La definizione di un contratto-tipo per la disciplina della composita serie di prestazioni indirizzate al conseguimento di una patente di guida – di qualsiasi categoria – esige la preliminare considerazione di alcuni dati normativi.