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REGOLAZIONE DEL MERCATO

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Mediazione nel condominio

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Il c.d. “decreto del fare” (d.l. 21.06.2013 n.69), convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013, ha reintrodotto l’obbligo della mediazione civile e commerciale, per le materie di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 fra le quali sono comprese quelle condominiali.

Con tale intervento, quindi, è entrato definitivamente in vigore l’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, introdotto dalla legge 11.12.2012 n. 220 (entrata in vigore il 18.06.2013) per disciplinare il procedimento di mediazione per le controversie in materia di condominio (dopo che la Corte Costituzionale aveva cancellato la mediazione obbligatoria con sentenza n. 272/2012).

Art.71 quater disp.att. C.C.

  • Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.
  • La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
  • Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
  • Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
  • La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
  • Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
  • Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare.

Nella disciplina della mediazione rientrano anche le controversie in tema di riscossione dei contributi ma, va precisato che, a norma dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, la mediazione non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione“; ciò significa che la disciplina della mediazione obbligatoria può scattare nei procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo, solo a seguito della pronuncia giudiziale sulla sospensione o sulla provvisoria esecuzione che normalmente avviene in prima udienza.

Esclusi dalla mediazione sono altresì i procedimenti cautelari e di istruzione preventiva, i procedimenti di sfratto, i procedimenti possessori, i procedimenti incidentali in materia di esecuzione, i procedimenti in camera di consiglio così come disciplinato dall’art.5 del d.lgs. n.28/2010 (anche se in quest’ultima ipotesi, come si vedrà più avanti vi sono novità in giurisprudenza).

Fonte: www.diritto.it

In allegato il documento.

Data di pubblicazione 11/04/2018 12:31
Data di aggiornamento 11/04/2018 12:50