Quanto segue sono solo brevi riflessioni utili a spiegare come e perché il modello di contratto proposto da Unioncamere sia stato realizzato in questa forma e quali sue parti possano essere modificate senza rischio di incorrere in violazioni di norme inderogabili e quali, invece, no.
Ovviamente, si dovrà tener conto del fatto che qualora una clausola sia ritenuta dal legislatore inderogabile “a pena di nullità o inefficacia”, la sua introduzione nel contratto risulterà del tutto inutile giacché, al momento in cui si dovesse farvi ricorso, questa non potrebbe che essere dichiarata nulla e disapplicata dal giudice.
Al fine di rendere più facile l’utilizzo del contratto stesso, le clausole contenute nel contratto sono suddivise in due gruppi: quelle non modificabili, se non in meglio, da parte dell’utente e quelle, invece, liberamente modificabili.
Sono indicati, inoltre, alcuni suggerimenti da seguirsi nell’adattare il modello di contratto alle proprie esigenze specifiche.