L'arbitrato è uno strumento per la risoluzione delle liti commerciali alternativo all'ordinaria via giudiziaria. La sua caratteristica fondamentale è la possibilità per le parti di scegliere gli arbitri, i soggetti che decideranno la lite, tra tecnici ed esperti della materia. La procedura termina con un provvedimento finale che ha lo stesso valore di una sentenza emessa dal giudice civile.
Inoltre, l'arbitrato amministrato offre diversi vantaggi: tempi brevi, regole semplici e chiare, riservatezza, costi predeterminati da un tariffario.
L'istituzione dispone, su richiesta, la nomina di arbitri ed esperti in procedimenti non disciplinati dai propri regolamenti.
L'arbitrato amministrativo delle Camere di commercio
Il servizio di arbitrato amministrato dalle Camere di commercio è uno strumento di risoluzione delle controversie tra imprese o tra imprese e consumatori, che si realizza attraverso l'organizzazione di procedimenti di arbitrato rituale o irrituale:
Chi può rivolgersi al servizio
Possono rivolgersi alla Camera Arbitrale o alla Camera di commercio le imprese ed i privati (non occorre essere iscritti alla Camera di Commercio), coinvolti in una lite e che non vogliono incorrere nei ritardi e nei costi che le procedure ordinarie generalmente comportano.
Cosa fare
Per attivare la procedura arbitrale si può firmare uno specifico accordo (compromesso arbitrale), quando la controversia è già sorta, oppure si può inserire una clausola (clausola compromissoria) nel contratto stipulato all'inizio del rapporto tra le parti.
Se la clausola arbitrale prevista nel contratto fa riferimento al Regolamento della Camera Arbitrale o della Camera di Commercio, la parte può depositare, personalmente o a mezzo raccomandata o tramite PEC una domanda di arbitrato presso l’ufficio competente dell’ente.
Quanto costa
Gli onorari della Camera Arbitrale o della Camera di Commercio per l'amministrazione del procedimento e del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le tariffe allegate al Regolamento dell’ente. Anche i criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nel Regolamento dell’ente incaricato.