La legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, affida alle Camere di commercio numerosi compiti e funzioni, tra cui quelli di vigilanza del mercato (art. 2, lett. l).
Le Camere di commercio, con il supporto di Unioncamere, svolgono i compiti di vigilanza del mercato attraverso:
- informazione preventiva a consumatori ed imprese su diritti ed obblighi previsti dalla normativa vigente per garantire la produzione, distribuzione e acquisto di prodotti sicuri
- potenziamento dei controlli sugli operatori economici (fabbricante, mandatario, importatore, distributore) al fine di accertare la presenza di prodotti non conformi sul territorio
- emanazione di ordinanze - ingiunzioni a seguito di verbali elevati da vari organi di controllo (Camere di commercio, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc..) per la violazione di norme.
Gli ambiti di competenza sono individuati dalla normativa di settore e comprendono:
- prodotti elettrici e compatibilità elettromagnetica
- dispositivi di protezione individuale (I Cat.)
- giocattoli
- prodotti generici di cui al Codice del consumo
- prodotti connessi all’energia
- tessili
- calzature
I controlli vengono svolti dall’Ufficio Vigilanza del mercato della Camera di commercio e si articolano in:
- visivi, sugli elementi formali del prodotti;
- documentali, sulle informazioni che eventualmente i produttori devono tenere a disposizione per dimostrare la valutazione di conformità eseguita sul prodotto;
- di laboratorio, verificando l’effettiva rispondenza dei prodotti, secondo i casi, ai requisiti essenziali di legge o a quanto dichiarato in etichetta.
Le ordinanze vengono invece emesse dall’Ufficio Sanzioni della Camera di commercio nelle seguenti materie:
- sicurezza dei prodotti
- etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari
- fallace indicazione dell’uso del marchio
- omessi e ritardati depositi al Registro Imprese e Albo Imprese Artigiane
- mancata iscrizione a Ruoli e Albi camerali
- strumenti metrici
- metalli preziosi
- commercializzazione sacchi monouso per asporto merci
- sicurezza degli impianti
- attività di autoriparazione
- magazzini generali
- contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contratti a distanza
I prodotti considerati pericolosi per il consumatore sono sottoposti a provvedimenti di ritiro dal mercato, divieto di commercializzazione e di immissione sul mercato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.