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Sicurezza alimentare: la sede di produzione sull'etichetta

12 ottobre 2017

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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2017, n. 235, viene introdotto l’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento sull’etichetta o sul preimballaggio dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale o alle collettività.

Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2mila e 15mila euro, salvo che il fatto costituisca reato.
Le disposizioni del decreto si applicano dal 180esimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal presente decreto entro tale termine possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Fonte: http://www.lastampa.it