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Procedura

30 novembre 2016

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Il procedimento di Mediazione è disciplinato da un Regolamento.

La Mediazione ha inizio:

Con il D.L. 21 giugno 2013, n.69, il procedimento di  Mediazione è tornato a essere condizione di procedibilità per tutte le controversie riguardanti:  

In tutti i predetti casi, il procedimento di Mediazione ha inizio con la presentazione di una domanda (vedi modulo–tipo Unioncamere) presso la segreteria dell’Organismo di Mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

In caso di più domande, la Mediazione si svolgerà davanti all'Organismo territorialmente competente presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.

Il procedimento di Mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge e deve quindi concludersi entro 90 giorni. La Mediazione civile consente di svolgere il tentativo di Mediazione senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.

Per la risoluzione della lite passano in media 47 giorni dall'invio della richiesta, e nella maggior parte dei casi è sufficiente un solo incontro di Mediazione per trovare l’accordo tra le parti.

Per attivare la procedura occorre presentare alla Segreteria dell’Organismo di Mediazione della Camera di commercio (o altro Organismo iscritto presso il Registro del Ministero di Giustizia: vedi elenco Organismi di Mediazione delle Camere di commercio iscritti e in corso di iscrizione)  la seguente documentazione:

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante che dovrà,  utilizzando l’apposita modulistica (vedi modulo–tipo Unioncamere), aderire al tentativo di Mediazione.

La Segreteria individua inoltre il Mediatore, all'interno di un elenco costituito da persone che hanno ricevuto un’apposita formazione in tecniche di Mediazione e ne dà comunicazione alle parti.  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 stabilisce che gli avvocati iscritti a un albo professionale sono da considerarsi di diritto, mediatori pur dovendo garantire una specifica formazione.

Se il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, è obbligatorio per le parti in causa, farsi assistere da un avvocato durante tutto il procedimento. Inoltre, lo stesso decreto stabilisce che conseguentemente alla presentazione della Domanda, la Segreteria dell’Organismo fissa un incontro preliminare gratuito durante il quale il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità della mediazione verificando con esse, la possibilità di proseguire con l’incontro di mediazione. Nel caso positivo,  si procede con lo svolgimento. Il mediatore redige un verbale intermedio cui da atto del fatto che le parti vogliono tentare la conciliazione avendo cura comunque di farlo sottoscrivere alle parti e ai loro avvocati presenti. Da questo momento le parti sono tenute a corrispondere le indennità di mediazione.   

In caso di mediazione obbligatoria, spetterà all'avvocato, al momento del conferimento dell’incarico, il compito di informare l’assistito chiaramente e per iscritto, circa la possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali, altre ai casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Mediatore che accetta la nomina dà assicurazione di non avere rapporti con alcuna delle parti che possano compromettere la sua imparzialità, firmando un’apposita dichiarazione in tal senso. Dal momento della comunicazione alla controparte, la domanda di Mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale.

All'incontro di Mediazione devono presentarsi personalmente i diretti interessati, che nel caso di volontarietà del procedimento,  possono decidere o meno di farsi assistere da un difensore, un rappresentante delle associazioni dei consumatori o di categoria, oppure da un professionista o da altra persona di fiducia.

È prevista, in caso di necessità, la possibilità di designare con apposita procura un rappresentante.

Il Mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono. Qualora la Mediazione porti alla composizione amichevole della controversia, il Mediatore redige un verbale contenente il testo dell’accordo, sottoscritto anche dalle parti che se omologato dal Tribunale costituisce titolo esecutivo.

Se tutti i soggetti aderenti alla mediazione sono assistiti da un avvocato, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione ipoteca giudiziale

In tutti i casi in cui la Mediazione non riesce (compresa l’ipotesi di mancata partecipazione di una delle parti all'incontro), il Mediatore redige comunque un verbale; dalla mancata partecipazione alla Mediazione, infatti, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio successivo.


I soggetti fra cui è sorta una controversia possono, peraltro, anche presentare una domanda congiunta di Mediazione.


La Mediazione può svolgersi, inoltre, anche secondo modalità telematiche attraverso il servizio di ConciliaCamera