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Debitori incalliti segnalati

16 gennaio 2019

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Nella nuova legge fallimentare, identificati gli indici di insolvenza: in caso di significativi e ripetuti ritardi nei pagamenti, i creditori istituzionali come l’Agenzia delle Entrate, l’agente della riscossione e l’Inps dovranno segnalare l’impresa alla Camera di Commercio.

Cosa succede se un imprenditore non paga i propri debiti? Non solo la sua crisi si spalma anche su altre aziende – i suoi fornitori, per l’esattezza – ma viene anche falsato il gioco della concorrenza poiché a questi è indirettamente consentito di vendere senza sostenere il peso dei costi. Insomma, un’impresa in perdita è un male sociale. Sulla scorta di questa impostazione ideologica è stata ridisegnata la legge fallimentare. Ora non si parlerà più di fallimento ma di «liquidazione giudiziale» e, all’interno del testo normativo, viene anche accolta la famosa legge sul sovraindebitamento (anche chiamata «legge salva suicidi»), oggi completamente riformata . La nuova legge fallimentare contiene una grossa novità: quella della fase di allerta preventiva, un meccanismo che mira a dichiarare il fallimento dell’azienda prima che produca danni all’economia intorno a sé. Quindi: debitori incalliti, segnalati. Da chi? Sicuramente, in prima battuta, da parte degli organi interni alla società con funzioni di controllo (ragion per cui viene estesa la platea delle Srl obbligate alla nomina di sindaci e revisori contabili); in secondo luogo da parte dei creditori pubblici qualificati (quali Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate Riscossione e Inps). Viene poi istituito un apposito organismo (Ocri) presso la Camera di Commercio proprio con lo scopo di fare da “gendarme” e segnalare l’eventuale irreversibilità della crisi delle aziende, in modo da attivare immediatamente la procedura di «liquidazione giudiziale» (al secolo, “fallimento”). 

 

Addio fallimento

La prima novità del nuovo codice della crisi di impresa è di tipo concettuale. Viene abolito il termine fallimento che, in passato, ha generato non poche discriminazioni sociali. Vengono invece introdotti i concetti di stato di crisi e di stato di insolvenza. La crisi viene definita come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. L’insolvenza, intesa come lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente i propri debiti, si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori.

 

Le misure d’allerta

Per evitare che la crisi diventi conclamata e produca danni sull’economia reale del territorio, viene previsto un sistema di incentivi (sia di natura patrimoniale, incidenti sulla composizione del debito, sia di responsabilità personale e penale) per chi si avvale della procedura di emersione anticipata della crisi. Al superamento di determinati parametri, sarà obbligatorio segnalare gli indizi di difficoltà finanziaria da parte dei principali creditori istituzionali – quali l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e gli agenti della riscossione delle imposte (se non lo faranno perderanno il proprio privilegio sul credito) – o da parte degli organi di controllo societari, del revisore contabile o delle società di revisione.

In termini pratici questo significa che chi non pagherà i contributi ai dipendenti, chi non verserà le tasse all’Agenzia delle Entrate o avrà un grosso carico di cartelle esattoriali non corrisposte subirà una segnalazione automatica ed obbligatoria da parte dell’amministrazione che lo potrà portare alla procedura di liquidazione, ossia a dire addio alla propria azienda. 

La segnalazione non avviene a discrezione del creditore ma al superamento di determinati parametri: in caso di debito Iva, quando questo supera il 30% del volume d’affari dell’ultimo trimestre; in caso di contributi previdenziali quando vi è un ritardo di sei mesi per un ammontare pari alla metà di quelli maturati nell’anno precedente. L’obbligo di segnalazione scatta invece per l’agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione o esattori locali) quando i crediti affidati, autodichiarati dall’impresa o accertati, superano un milione di euro

Non solo. Vengono anche precisati degli indicatori della crisi: squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per l’esercizio in corso o per i sei mesi successivi e sulla continuità aziendale. Si terrà in questo modo conto dei significativi e ripetuti ritardi nei pagamenti, di durata diversa in rapporto alle diverse categorie di debiti.

Come detto, le misure d’allerta, oltre che dai creditori istituzionali, devono essere attuate anche dagli organi interni all’impresa. In particolare gli amministratori devono predisporre un’organizzazione tale da poter rilevare tempestivamente la crisi. Gli organi di controllo hanno l’obbligo a loro volta di verificare se sussiste l’equilibrio economico finanziario e di segnalare agli amministratori gli indizi di crisi rilevati. Quando gli amministratori ricevono la formale segnalazione dei sindaci devono indicare entro 30 giorni le soluzioni che intendono adottare e attuarle nel termine di ulteriori 60 giorni. Se questo non accade i sindaci devono procedere alla segnalazione della situazione di crisi all’ Ocri. 

 

L’Organismo di composizione della crisi

Presso ciascuna Camera di Commercio viene istituto l’Organismo di composizione della crisi d’impresa (Ocri) che dovrà gestire la fase dell’allerta per tutte le imprese e l’eventuale procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori (o imprese «sotto soglia»). 

L’Ocri riceve le segnalazioni da parte degli organi dell’impresa o dei creditori istituzionali. Ricevuta la segnalazione, il referente dell’Ocri presso la Camera di Commercio nomina tre esperti, indicati dal presidente del Tribunale delle imprese, dal presidente della Camera di Commercio e dalle associazioni di categoria, i quali entro 15 giorni devono acquisire informazioni e procedere all’audizione degli amministratori e dei sindaci o dell’imprenditore individuale. 

L’Ocri si attiva quindi per sentire il debitore e gli organi di controllo societari, se esistenti: la loro convocazione e audizione dovrà avvenire in via riservata e confidenziale (i creditori non ne verranno a conoscenza per evitare il diffondersi di inutili allarmismi che potrebbero pregiudicare l’immagine commerciale dell’impresa).

L’Ocri verifica che effettivamente sussista una situazione di crisi e in tal caso individua insieme ai rappresentanti dell’impresa le misure necessarie concedendo un termine per la loro attuazione. 

Su istanza di chi rappresenta l’impresa può essere aperto un tavolo di trattativa con i creditori, della durata di 3 mesi per trovare un accordo scritto che abbia lo scopo di risanare l’azienda. In questo periodo possono essere richiesti al tribunale i provvedimenti necessari per congelare i pignoramenti e consentire all’azienda di uscire dalla crisi. 

Fonte: www.laleggepertutti.it