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Contratto-tipo di comodato gratuito

09 giugno 2017

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Il comodato (o prestito d'uso) è il contratto, essenzialmente gratuito, con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1.803 Codice Civile).

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto (art. 1809, comma 1, Codice Civile).
Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede (art. 1810 c.c.).
Il contratto di comodato è a forma libera.
Il contratto di comodato è un contratto ad effetti "obbligatori" e non "reali" che fa nascere, a favore del comodatario, cioè di colui che riceve in comodato il bene, un diritto "personale" di godimento sulla cosa concessa in comodato.
Il comodatario, a seguito del contratto di comodato, acquista solo un diritto personale di godimento sul bene - ottenendone la mera detenzione - ma non acquisisce su di esso alcun diritto di proprietà (o altro diritto reale), che rimane in capo al comodante.

Dalla “gratuità” del contratto di comodato derivano:
- il diritto del comodante all'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno, quando il comodatario non adempia l'obbligazione di custodire e conservare diligentemente la cosa, o della cosa stessa si serva in contrasto con le pattuizioni, o ne conceda il godimento a un terzo senza il consenso del comodante (art. 1804 c.c.);
- la responsabilità del comodatario per il perimento della cosa dovuto a caso fortuito, quando allo stesso caso fortuito egli avrebbe potuto sottrarre la cosa sostituendola con la cosa propria o se, potendo salvare una delle due cose, abbia preferito salvare la propria (art. 1805, comma 1, c.c.); ancora, quando abbia impiegato la cosa oltre il termine o per un uso non consentito, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito (art. 1805, comma 2, c.c.); infine, in ogni caso, quando la cosa sia stata stimata al tempo del contratto, anche se il suo perimento è avvenuto per causa a lui non imputabile (art. 1806 c.c.). Se invece la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento (art. 1807 c.c.);
- l'accollo al comodatario delle spese sostenute per servirsi della cosa: tuttavia egli ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (art. 1808 c.c.);
- la possibilità del comodante, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, di esigerne la restituzione immediata, quando al comodante stesso sopravvenga un urgente e imprevedibile bisogno della cosa stessa (art. 1809, comma 2, c.c.).
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario (art. 1812 c.c.).

Il Regime fiscale del comodato
La caratteristica principale di questo tipo di contratto è quella della gratuità della prestazione.
Per questa ragione, mentre il comodato (prestito gratuito) non è una operazione che rientra nell'ambito Iva, qualsiasi altra operazione che prevede un compenso a favore di chi ha effettuato il prestito (locazione, affitto, ecc.), va assoggettata ad Iva da applicare sull'ammontare del compenso stesso, ai sensi dell' art. 3, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Le istruzioni ministeriali impartite per la compilazione della dichiarazione dei redditi prescrivono che gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario (Provv. Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2007, in G.U. n. 51 del 2 marzo 2007, pag. 22).
I contratti verbali di comodato, sia che abbiano ad oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti.
Infatti, in virtù del disposto di cui all' art. 3, comma 2, del T.U. dell'imposta di registro D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al contratto di comodato si applicano le disposizioni dell' art. 22, concernenti l'enunciazione di atti non registrati, il quale stabilisce che "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate." (Risoluzione Agenzia delle Entrate 25/05/2006 n. 71).
I contratti di comodato sono soggetti a registrazione con imposta fissa di registro di euro 168,00:
a) in termine fisso
- se concernono beni immobili (Tariffa, parte prima, art. 5)
- se concernono beni mobili e siano formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata (Tariffa, parte prima, art. 11)
b) in caso d'uso
- se concernono beni mobili, siano formati mediante scrittura privata non autenticata (Tariffa, parte seconda, art. 3).
Per valutare se, in relazione ad un bene concesso in comodato a terzi, il soggetto comodante possa dedurre il costo nei vari esercizi di competenza mediante la procedura di ammortamento, è necessario appurare l'esistenza dei requisiti di:
- inerenza del costo
- strumentalità del bene rispetto all'attività d'impresa esercitata dal comodante medesimo (Risoluzione Agenzia delle Entrate 16/5/2008, n. 196/E).