Solo nelle controversie tra condomini e condominio è obbligatoria la mediazione come causa di procedibilità per il successivo giudizio in tribunale; non invece nei casi in cui la vertenza attenga a rapporti con i terzi, come ad esempio un appaltatore che abbia eseguito i lavori e pretenda di essere pagato. Lo chiarisce il Tribunale di Taranto in una recente sentenza.
Dunque restano escluse dall’ambito di obbligatorietà della mediazione le controversie del condominio con i soggetti che non sono condomini, anche se una delle parti è lo stesso condominio. Peraltro, il procedimento di mediazione non risulta neppure applicabile ai procedimenti per ingiunzione.
Fonte: www.laleggepertutti.it