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Contratti-tipo per la vendita di cereali (escluso il riso)

09 giugno 2017

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Nel corso del 2012 il legislatore ha introdotto nuove norme in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari. Nello specifico l’articolo 62 del d.l. 1/2012, come successivamente integrato e modificato, ha introdotto l’obbligo di stipulare contratti in forma scritta per la cessione di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio italiano (vedi scheda “La normativa nazionale”).
In questo contesto Unioncamere è intervenuta mettendo a punto alcuni contratti-tipo a supporto degli operatori obbligati a predisporre contratti scritti in linea con la nuova normativa. Tali contratti-tipo possono essere un riferimento anche nelle relazioni commerciali tra soggetti che pur non obbligati vogliano predisporre un contratto per la vendita di prodotti agricoli o alimentari. Infatti, la fissazione di regole chiare è elemento essenziale per evitare l’insorgere di contenziosi tra le parti.In tale attività Unioncamere si è avvalsa della professionalità e dell’esperienza di BMTI S.c.p.A., la società di proprietà del sistema camerale italiano che organizza e gestisce la Borsa Merci Telematica Italiana.
I contratti-tipo sono stati condivisi con la “Commissione nazionale di coordinamento dei contratti-tipo” della quale hanno fatto parte anche rappresentanti delle Associazioni di categoria del settore agroalimentare.
I contratti hanno una struttura che tende ad assicurare l’equilibrio tra le parti e tengono conto delle specificità, sia in termini normativi che di prassi, di ciascuna categoria merceologica. Le prassi maggiormente in uso riguardanti le tolleranze e gli abbuoni relativi alle caratteristiche qualitative del prodotto, sono indicate di seguito al contratto-tipo e le parti vi potranno far riferimento, qualora lo riterranno opportuno.

In questa sezione sono disponibili i contratti-tipo per la vendita dei cereali, escluso il riso.
L’operatore, in funzione delle proprie esigenze, potrà prendere a riferimento il contratto-tipo predisposto per consegna della merce cosiddetta “a pronta” e “differita in tempi diversi”, oppure il contratto-tipo predisposto per consegna della merce cosiddetta “immediata”. La consegna si definisce immediata quando avviene contestualmente alla stipula del contratto. Invece la consegna si definisce a pronta quando la merce viene messa a disposizione del compratore dal giorno successivo alla conclusione del contratto. Infine si parla di consegna differita quando la prestazione è unica, ma la consegna della merce avviene in modo scaglionato in tempi diversi.
L'operatore inoltre potrà usare come riferimento anche il contratto-tipo per la "fornitura" della merce. Si parla di "fornitura" quando la merce viene consegnata in modo scaglionato in tempi diversi e ogni consegna identifica una singola prestazione.
Nei contratti le parti dovranno, fra le altre cose, definire le modalità di consegna/ritiro della merce. Tra queste potranno far riferimento anche alle regole degli INCOTERMS® 2010 pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale (www.iccwbo.org). Gli INCOTERMS® 2010 sono dei termini convenzionali che definiscono doveri, obblighi e rispettive responsabilità del venditore e del compratore riguardo al trasferimento della merce e sono identificati con le seguenti sigle: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR e CIF.