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REGOLAZIONE DEL MERCATO

Codice Etico acquisto immobili da costruire

Il d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, entrato in vigore il 21 luglio 2005, regola le vendite di immobili da costruire. Il decreto introduce norme volte a contemperare gli interessi delle imprese costruttrici con l'esigenza di tutela della parte ritenuta più debole, l’acquirente.
A tutela dell’acquirente sono state introdotte norme volte a garantire:
• una conclusione del contratto il più possibile informata e consapevole;
• la restituzione di quanto pagato, nel caso in cui il contratto preliminare dovesse risolversi perché il costruttore/venditore incorre in una situazione di crisi;
• una tutela in caso di danni da rovina o gravi difetti (riconducibile alla garanzia ex art. 1669 c.c.).
Il decreto, inoltre, garantisce all’acquirente un diritto di prelazione in caso di vendita all’incanto, prescrive la suddivisione del mutuo finanziario in quote e il frazionamento della garanzia ipotecaria, esclude la revocatoria fallimentare per immobili a uso abitativo, se trasferiti a giusto prezzo, e istituisce un fondo di solidarietà.

Data di pubblicazione 27/09/2010 00:00
Data di aggiornamento 09/06/2017 13:28