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REGOLAZIONE DEL MERCATO

Parere sulla vessatorietà delle clausole contenute nei contratti di credito al consumo tramite carte revolving

I contratti aventi a oggetto l’emissione di carte di credito revolving sono interamente riconducibili al fenomeno del credito al consumo, del quale costituiscono una manifestazione caratterizzata dalla utilizzazione della provvista.

Infatti, «si suole denominare contratto di credito rotativo o revolving la messa a disposizione, a titolo oneroso, di una linea di fido che una persona fisica può utilizzare totalmente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l’acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l’acquisizione di disponibilità monetaria. Il cliente ha la disponibilità di riutilizzo delle somme a mano a mano che le stesse vengono reintegrate mediante il pagamento delle rate mensili concordate. Il contratto di credito relativo può essere connesso all’utilizzo di una carta di credito1».

La rilevazione di una situazione generalizzata di difficoltà economica fra i consumatori appare oggi un dato evidente e preoccupante, che ha colpito anche il ceto medio-alto, impegnato nel tentativo di conservare un livello qualitativo di vita non più compatibile con una fase di involuzione del mercato e con le maggiori uscite che mutate condizioni di vita familiare hanno progressivamente generato.

Si è quindi posto in evidenza, quale fenomeno caratterizzante l’andamento attuale del mercato e sempre in crescita, il ricorso al credito, non più limitato ai tradizionali beni di investimento, come gli immobili, ma finalizzato anche all’acquisizione di beni semidurevoli o di servizi.

Data di pubblicazione 21/06/2010 00:00
Data di aggiornamento 09/06/2017 13:22