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REGOLAZIONE DEL MERCATO

Parere sulla vessatorietà delle clausole contenute nei contratti del settore dell'estetica e del benessere

Il settore oggetto del presente parere abbraccia una realtà assai variegata, sia per la tipologia delle imprese coinvolte, sia per i tipi di servizio offerti.

Le imprese che operano nel settore del benessere sono più di 20.000, con un giro di affari che va oltre i 10 miliardi di euro. L’andamento degli ultimi tre anni dimostra che la clientela dei centri benessere aumenta costantemente e raggiunge ormai circa 18 milioni di utenti.

Al fine di descrivere compiutamente i diversi settori e le differenti tipologie di imprese operanti sul mercato, il presente lavoro si suddivide in due parti: la prima è relativa ai piccoli centri estetici, la seconda riguarda i club, le palestre di media grandezza, i grandi centri benessere, le SPA e centri termali. Le prestazioni offerte dalle diverse imprese si differenziano non solo per gli eterogenei caratteri delle strutture nelle quali essi esercitano la loro attività, ma soprattutto per il loro oggetto, che nel primo caso si limita a trattamenti sulla superficie del corpo con lo scopo di mantenerlo in buone condizioni e di proteggerne l’aspetto estetico, mentre nel secondo caso è costituito prevalentemente dall’organizzazione di attività motorie, volte alla tonificazione, al dimagrimento, allo sviluppo muscolare ed effettuate a corpo libero, oppure in sale attrezzate con macchine (ad es. bike, step, tapis roulant), vari attrezzi (manubri, bilancieri) e attrezzature (panche, spalliere ecc.), o anche in acqua; quest’ultimo elemento è centrale per le SPA (acronimo di salus per aquam). Dunque, il rapporto tra cliente e club, palestra, o SPA, si snoda tipicamente attraverso una prestazione che è destinata, per sua natura, a svolgersi in un arco di tempo prolungato, mentre la relazione con il centro estetico si esplica tendenzialmente in una prestazione che trova compimento in sé stessa, anche quando sia ripetuta nel tempo.

Infine, un’ultima parte di questo parere contiene brevi cenni sui caratteri delle attività finalizzate espressamente al dimagrimento, che posseggono caratteri distinti e speciali rispetto alla complessiva area del benessere e, non raramente, presentano importanti elementi di criticità.

Esulano, invece, dagli ambiti presi in considerazione, sia il settore medico-sanitario volto a interventi di chirurgia estetica, sia lo svolgimento delle attività concernenti l’esercizio degli sport e la relativa formazione, in quanto sottoposti, rispettivamente, all’applicazione di provvedimenti normativi speciali e ai controlli delle Autorità sanitarie e del CONI.

L’indagine della Commissione di Regolazione del Mercato è stata effettuata su una pluralità di testi contrattuali raccolti prevalentemente nella provincia di Torino, grazie anche alla collaborazione degli stessi operatori del settore e delle associazioni di categoria. A questo proposito è opportuno sottolineare come la sola analisi dei moduli e delle Condizioni generali di contratto non sia sufficiente a mettere in luce tutte le realtà economiche operanti nel settore; infatti, non tutte le imprese utilizzano contratti scritti né sentono l’esigenza di dare al rapporto con la propria clientela una veste giuridica di carattere formale. È stato, pertanto, necessario organizzare una serie di incontri con gli operatori professionali, nel corso dei quali si sono potuti raccogliere le notizie e i dati utili a ricostruire il rapporto fra le imprese che operano nel settore del benessere e i consumatori.

Data di pubblicazione 21/06/2010 00:00
Data di aggiornamento 09/06/2017 13:21